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I. Nome e Sede
Art. 1 Lo Sci Club Monte Lema con sede a Novaggio è costituito come associazione apolitica e aconfessionale regolata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del CCS.
È affiliato alla Federazione svizzera di sci (Swiss-Ski) e alla Federazione Sci della Svizzera italiana (TISKI).
   
II. Scopo e Obiettivi
Art. 2
Lo Sci Club Monte Lema si propone di sviluppare e propagandare la pratica dello sci, di contribuire a una sana formazione fisica e morale della gioventù e di coltivare il cameratismo e la solidarietà.
In particolare lo Sci Club Monte Lema si prefigge di raggiungere i seguenti obbiettivi:
  • diffondere lo sport dello sci fra la gioventù;
  • favorire l'accesso a questa disciplina specialmente agli abitanti del Malcantone;
  • organizzare corsi di sci, gare e escursioni;
  • organizzare manifestazioni ricreative;
  • curare installazioni sportive invernali;
  • incoraggiare e sostenere i membri che desiderano seguire dei corsi d'istruzione (Direttori di corsi, IS, G+S).
   
III. Soci
Art. 3
La società si compone di:
  • membri attivi (juniori, seniori, veterani)
  • membri delle organizzazioni giovanili
  • membri sostenitori
  • membri onorari
Art. 4 Membri attivi
Tutte le persone di ambo i sessi che hanno compiuto i 16 anni possono aderire al Club in qualità di membri attivi.

Membri delle organizzazioni giovanili
Possono aderire i ragazzi di ambo i sessi fino all'età di 16 anni.

Membri sostenitori
Tutte le persone che s'interessano del Club, che ne condividono scopi e obbiettivi e che lo vogliono sostenere. Possono essere membri anche ditte che sostengono il Club.

Membri onorari
Possono essere nominati dall'Assemblea, su proposta del Comitato, quei soci che si sono distinti particolarmente nell'interesse del Club.

Art. 5 Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Comitato e in seguito ratificate dall'Assemblea.
Ogni domanda di ammissione è considerata quale adesione formale allo statuto e ai regolamenti della società.
Art. 6 Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato. Esse hanno effetto immediato.
Art. 7
Il Comitato può radiare un socio nei seguenti casi:
  • Per mancato pagamento della tassa sociale e dopo due richiami scritti.
  • Per fatti gravi contrari all'interesse morale e materiale del Club.
Art. 8 I membri dimissionari o radiati perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.
   
IV. Patrimonio - Finanziamento - Anno d'Esercizio
Art. 9 Il patrimonio sociale è costituito dagli impianti, dal materiale del Club e dai suoi fondi.
Art. 10
La società copre il proprio fabbisogno mediante:
  • le tasse sociali pagate da ogni socio e fissate dall'Assemblea generale;
  • le entrate delle seguenti attività:
  •      - impianti di risalita
  •      - scuola svizzera di sport sulla neve
  •      - manifestazioni ricreative e sportive
  • i contributi volontari di enti, persone fisiche e giuridiche.
Art. 11 L'anno d'esercizio dura dal 1. ottobre al 30 settembre.
   
V. Organi Sociali
Art. 12
  • Assemblea dei soci
  • Comitato direttivo
  • Commissione di revisione
  • Commissione ricreativa
  • Commissione tecnica
  • Scuola Svizzera di Sport sulla Neve
Art. 13 Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo del Club. Essa è composta da tutti i membri attivi, sostenitori e onorari.
L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno entro il 31 ottobre.
Viene convocata dal Comitato mediante lettera circolare spedita almeno sette giorni prima della data fissata.
L'Assemblea e le sue decisioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
È presieduta dal presidente. Per le votazioni e elezioni conta la maggioranza semplice dei membri presenti con diritto di voto. Elezioni e votazioni si effettuano per alzata di mano. Un quinto dei membri presenti con diritto di voto può esigere una votazione segreta.
In caso di parità di voti deciderà il voto del presidente. Per le modifiche dello Statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
In caso di necessità il Comitato può convocare un'Assemblea straordinaria. Il Comitato sarà costretto a una tale convocazione se richiesta per iscritto da un quinto dei membri del Club con diritto di voto.
All'Assemblea possono partecipare, ma senza diritto di voto, anche i membri delle organizzazioni giovanili.

Art. 14
Competenze dell'Assemblea
  • approva i rapporti annuali del Comitato e delle Commissioni;
  • nomina il presidente, i membri del Comitato e i revisori;
  • approva i conti;
  • nomina i soci onorari;
  • fissa le quote sociali;
  • modifica lo statuto e scioglie il Club;
  • ratifica l'ammissione dei nuovi soci.
Art. 15
Comitato direttivo

Composizione:

  • presidente
  • vice-presidente
  • segretario
  • cassiere
  • 7 membri
Si occupa degli affari correnti del Club ed è responsabile verso quest'ultimo per la direzione globale.
Nomina nel suo seno il vice-presidente, il cassiere, il segretario ed eventuali responsabili di altre attività.
Il Comitato resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Nomina i membri delle commissioni ricreativa e tecnica.
Nomina il responsabile della Scuola Svizzera di Sport sulla Neve.
Art. 16 La firma del presidente o del vice-presidente unita a quella del segretario o del cassiere impegna il Club verso i terzi.
Art. 17 Commissione di revisione

È composta di due membri non rieleggibili per più di due anni consecutivi.
La Commissione di revisione provvede alla verifica dei conti, al controllo del bilancio e dei vari organi del Club e presenta il proprio rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria.

   
VI. Responsabilità
Art. 18 I soci dello Sci Club non rispondono personalmente per gli impegni del Club. Questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
Art. 19 Lo Sci Club e i rispettivi organi sociali non sono responsabili in nessun caso per incidenti avvenuti in occasione di manifestazioni del Club.
   
VII. Scoglimento della Società
Art. 20 Lo Sci Club Monte Lema potrà essere sciolto se un'Assemblea generale, alla quale devono essere presenti almeno i 3/4 dei soci, lo chiede con una maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.
Se un'Assemblea convocata appositamente non raggiungesse il numero di presenze necessario, in una seconda Assemblea da convocarsi al più presto entro 10 giorni e al più tardi 30 giorni dopo la prima, la decisione potrà essere presa con 3/4 dei voti, indipendentemente dal numero dei presenti.
Art. 21
In caso di scioglimento il patrimonio sociale potrà essere gestito in ordine di priorità:
  • dal Comune di Novaggio
  • dalla Regione Malcantone
  • dall'Ente turistico del Malcantone
Se entro cinque anni dovesse sorgere un analogo Sci Club, lo stesso potrà prendere possesso del patrimonio altrimenti devoluto all'ente gerente.
Art. 22 Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea dello Sci Club Monte Lema il 24 ottobre 1986 ed entrerà in vigore dopo la ratifica di Swiss-Ski e della TISKI.

 

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